Maestri BAMBINI
Articolo 1 – Denominazione
E‘ costituita una associazione denominata “Maestri Bambini”.
L’associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro; potrà effettuare operazioni di natura economica solo se finalizzate al raggiungimento dell’oggetto sociale.
Articolo 2 – Sede
La sede dell’associazione “Maestri Bambini” è in Via Annia Faustina n. 27 – cap. 00153 Roma.
Articolo 3 – Durata
L'associazione "Maestri Bambini” ha durata illimitata.
Articolo 4 – Oggetto e Scopo Sociale
L’associazione non persegue scopo di lucro.
Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali, sociali o di genere, nasce come unione spontanea di persone che si propongono di promuovere iniziative tendenti a favorire la diffusione e la promozione della cultura inerenti le attività artigianali ed artistica in ogni loro forma ed espressione, sia nel mondo giovanile che adulto.
L’Associazione intende contribuire all’ampliamento degli orizzonti didattici tra educatori, insegnanti ed operatori sociali nell’insegnamento delle seguenti attività, affinché possano trasmettere l’amore per la cultura e l’espressione artistica come un valore di formazione extrascolastica della persona ad alta valenza sociale.
L’Associazione vuole altresì proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione nella comune ricerca di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente.
L’Associazione intende rivolgere anche un’attenzione particolare ai soggetti svantaggiati e portatori di handicap che, nelle diverse forme di espressione dell’arte, possono trovare un sollievo al proprio disagio o una forma di recupero e di autorealizzazione.
Mediante l’uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà), il Sodalizio si propone di:
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sviluppare, diffondere, promuovere, valorizzare e realizzare tutte quelle iniziative rivolte all’insegnamento della lavorazione della ceramica, organizzando specifici corsi, rivolti a bambini, ragazzi ed adulti, imparando a progettare un manufatto con le diverse tecniche di costruzione manuale;
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sviluppare, diffondere, promuovere, valorizzare e realizzare corsi di rivestimento e decorazione sugli oggetti di ceramica e non;
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promuovere, gestire e realizzare laboratori per attività artigianali;
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organizzare incontri, mostre, fiere e manifestazioni culturali al fine di esporre e vendere i prodotti realizzati dai Soci;
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promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, la metodologia, e le varie tecniche di lavorazione, rivestimento e decorazione su manufatti di ceramica;
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organizzare e promuovere iniziative finalizzate alla formazione dei laureati in discipline inerenti le attività di laboratori ceramisti.
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raccogliere sponsorizzazioni finalizzate e non alla realizzazione del sito internet, promuovere spazi pubblicitari e quant'altro necessario e coerente con l’attività dell’associazione stessa;
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erogare prestazioni e servizi relativi agli ambiti menzionati, avvalendosi della collaborazione di associati e/o di personale qualificato esterno all’associazione;
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realizzare pubblicazioni in formato cartaceo e/o elettronico, depliant, opuscoli e quant’altro per far conoscere ed apprezzare il mondo della ceramica;
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lo svolgimento di attività che consentano agli associati di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale ed artistico, anche attraverso l’organizzazione di saggi, mostre e rassegne;
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la collaborazione con le realtà sociali, culturali, artistiche e politiche del territorio nazionale ed estero, sia pubbliche che private, per il raggiungimento degli scopi sociali;
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la promozione e lo studio delle tecniche di apprendimento veloce, della conoscenza, della dizione e del linguaggio ed il confronto con altre esperienze affini in Italia ed all’estero;
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l’assegnazione di Borse di Studio ai soggetti ritenuti meritevoli dall’Associazione;
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà:
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organizzare raccolte occasionali di fondi per le proprie finalità istituzionali o per scopi di solidarietà e beneficenza;
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ingaggiare artisti, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato anche se estraneo all’Associazione qualora si renda necessario per lo svolgimento delle iniziative istituzionali;
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organizzare incontri, ritrovi, serate e feste fra i Soci, Associati o Partecipanti;
organizzare vacanze studio in Italia ed all’Estero ed ogni attività atta ad approfondire lo scambio di esperienze, risultati, studi e
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ricerche;
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organizzare attività didattiche e laboratoriali per bambini, ragazzi e adulti;
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offrire ai propri Soci un servizio di consulenza artistica e multimediale, compreso l’aspetto tecnico audiovisivo, sonico e di illuminazione;
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pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto sociale, sia in formato cartaceo che informatico e multimediale;
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realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
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realizzare e utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
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stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
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Ospitare Associazioni ed altri Enti aventi finalità istituzionali analoghe presso i locali della Sede Sociale o altrove.
Articolo 5 - Domanda d’associazione ed obblighi connessi
Per l’ammissione ad associato occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.
L’iscrizione impegna l'associato all’osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto.
L’iscrizione si rinnova tacitamente di anno in anno ove non vengano rassegnate le dimissioni.
L’associato è tenuto a corrispondere un contributo associativo annuale, che dovrà essere versato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
In caso di dimissioni cessa ogni impegno dell’associato nei confronti dell’Associazione stessa, salvo il pagamento del contributo associativo per l’anno in corso alla data delle dimissioni.
Articolo 6 - Perdita della qualifica dell’associato
La qualifica dell’associato si perde:
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per dimissioni da inviare a mezzo posta elettronica certificata (Pec) o lettera raccomandata a.r. alla sede dell’Associazione.
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per morosità, cioè, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza ultima per il versamento della quota associativa annuale;
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per decadenza e, cioè, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
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per esclusione a causa di gravi motivi di ordine morale o comportamentale o di inadempienze agli obblighi previsti dal presente statuto, dopo aver sentito l’interessato.
La delibera di esclusione viene assunta dal Consiglio Direttivo e comunicata all’interessato con lettera raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata (Pec).
Avverso il provvedimento di esclusione è proponibile appello da inoltrare entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata o della Pec al Consiglio Direttivo.
Articolo 7 - Assemblea degli Associati
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria; è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di assenza, dal Vicepresidente.
L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o, quando ne sia fatta richiesta motivata, da almeno 1/5 degli associati; avviene a mezzo e-mail, inviata a ciascun associato almeno otto giorni prima del termine fissato per l’adunanza stessa e a mezzo annuncio inserito nella pagina web del sito dell’Associazione.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il tipo di assemblea (ordinaria o straordinaria), il luogo, la data e l’ora per l’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare. Lo stesso avviso può contenere l’indicazione per l’adunanza in seconda convocazione, qualora la prima non potesse avere luogo, non prima che sia trascorso un giorno.
L’assemblea può svolgersi anche con mezzi audiovisivi, tali da permettere l’identificazione della persona e la certezza che la stessa possa intervenire nella discussione.
All’assemblea possono partecipare tutti gli associati; ogni associato esprime il diritto di voto se in regola con il pagamento delle quote associative anche pregresse.
Ogni associato potrà rappresentare altri due associati, esibendo delega scritta e firmata; nel caso l’assemblea dovesse svolgersi con mezzi audiovisivi, sarà cura dell’associato far pervenire le deleghe entro il termine fissato per l’adunanza; in mancanza di tale formalità, le deleghe saranno considerate nulle.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita:
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in prima convocazione quando il numero dei presenti e rappresentanti non sia inferiore a almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto al voto.
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in seconda convocazione, quando il numero dei presenti e rappresentanti non è comunque inferiore alla metà del minimo richiesto al comma precedente.
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L’assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza degli intervenuti.
L’assemblea ordinaria:
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deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto contabile annuale e il preventivo per l’anno in corso.
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determina gli indirizzi dell’Associazione, esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza che riguardano l’attività stessa;
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elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
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elegge i componenti del Collegio dei Revisori;
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delibera l’esclusione degli Associati;
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approva eventuali regolamenti dell’Associazione;
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delibera su tutte le materie attinenti all’oggetto dell’Associazione.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita:
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in prima convocazione quando il numero dei presenti, anche per delega, non sia inferiore ad almeno il 50% (cinquanta percento) degli associati aventi diritto al voto.
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in seconda convocazione quando il numero dei presenti e rappresentanti non è comunque inferiore al 15% (quindici percento) degli associati aventi diritto al voto.
L’assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza degli intervenuti.
L’assemblea straordinaria:
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approva le modifiche dello Statuto;
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approva lo scioglimento dell’associazione e nomina del liquidatore.
Articolo 8 - Presidente
Il Presidente viene eletto dai componenti del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio ed esercita le funzioni previste dal presente Statuto e/o delegate dal Consiglio Direttivo.
Inoltre, il Presidente:
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vigila e presiede a tutte le attività dell’associazione;
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presiede di diritto l'Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo;
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dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
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adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi;
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convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, nel caso di dimissioni o revoca dalla carica di Consigliere, da parte di oltre la metà dei consiglieri.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.
Il Presidente, che senza giustificato motivo sia stato assente a tre riunioni del Consiglio Direttivo nell’arco di dodici mesi, decade dalla carica; in tale caso, nelle sue funzioni si surroga il Vicepresidente fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà all’elezione del nuovo Presidente.
Al Presidente non è riconosciuto alcun gettone di partecipazione comunque denominato.
Il Presidente resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Articolo 9 – Vicepresidente
Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e affianca il Presidente nell’espletamento dei suoi incarichi e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il Consiglio Direttivo potrà delegare al Vicepresidente funzioni o incarichi particolari.
Il Vicepresidente, che senza giustificato motivo sia stato assente a tre riunioni del Consiglio Direttivo nell’arco di dodici mesi, decade dalla carica.
In tal caso, nelle sue funzioni si surroga il Segretario fino alla prima riunione del Consiglio Direttivo che provvederà all’elezione del nuovo Vicepresidente.
In caso di inabilità assoluta o dimissioni del Presidente, il Vicepresidente assume la carica di Presidente fino alla successiva assemblea degli associati che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Presidente.
In tale ipotesi, le funzioni riservate al Vicepresidente sono svolte dal Segretario.
Al Vicepresidente non è riconosciuto alcun gettone di partecipazione comunque denominato.
Articolo 10- Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri che restano in carica per 4 (quattro) anni ed è presieduto dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo:
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è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dei fini sociali;
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convoca l’assemblea degli associati;
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nomina a maggioranza assoluta dei propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
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delega ai suoi membri specifiche funzioni ed incarichi;
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può riconoscere eventuali spese sostenute dai suoi componenti per missioni, viaggi e altro finalizzato alle attività dell’associazione stessa;
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promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto;
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delibera l’entità del contributo associativo annuale, entro il 28 febbraio di ogni anno;
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redige le relazioni sull’attività dell’associazione a livello locale ed i rendiconti ed i preventivi da presentare annualmente all’assemblea dei propri associati;
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decide in merito alle domande di ammissione all’associazione;
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decide, su proposta del Collegio dei Probiviri qualora nominato, in merito ai provvedimenti di espulsione;
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delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria a livello locale;
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integra, per cooptazione nel limite massimo della metà dei membri del Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso che, per qualsiasi motivo, non abbiamo portato a termine il loro mandato, designandoli tra gli associati;
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dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell’Associazione e procede all’assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, fissandone le retribuzioni e gli obblighi disciplinari;
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prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all'Assemblea degli associati;
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istituisce, coordina e stabilisce funzioni e deleghe delle Commissioni di studio;
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approva eventuali regolamenti.
Ai componenti del Consiglio Direttivo non è riconosciuto alcun gettone di partecipazione comunque denominato e potranno essere rieletti nella carica.
L’assenza ingiustificata di un Consigliere a tre riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica, deliberata dal Consiglio in piena autonomia.
Causa di esclusione dalla nomina del Consiglio Direttivo è la partecipazione e assunzione di incarichi presso altre Associazioni e/o Comitati analoghi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o qualora almeno la metà dei consiglieri ne faccia richiesta.
La convocazione delle riunioni deve essere inviata a mezzo posta elettronica, raccomandata o altro mezzo di comunicazione (messaggistica varia), almeno cinque giorni prima della riunione, con indicazione del luogo, data e ora e elenco degli argomenti da trattare; la riunione può svolgersi anche con mezzi audiovisivi, tali da permettere l’identificazione della persona e la certezza che la stessa possa intervenire nella discussione.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; sono validamente costituite quando interviene almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di comunicare la decadenza dalla carica al Consigliere che non intervenga per tre volte consecutive non giustificate alle riunioni del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Articolo 11 – Segretario
Il Segretario dell’associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e ha il compito di gestire e di assicurare il funzionamento di tutta l’organizzazione operativa, amministrativa, contabile, commerciale, di comunicazione e di documentazione.
Cura i servizi e gli Uffici dell’associazione a livello locale e provvede ad espletare, sotto la direzione del Presidente, le incombenze operative facenti carico alla stessa, ivi compresa la trasmissione delle convocazioni dei diversi organi.
Il Segretario invia le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, ne redige il verbale che invia poi tempestivamente a tutti i membri del Consiglio, coadiuva e sostituisce il Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di dimissioni o di perdurante assenza, il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, un nuovo Segretario.
Articolo 12 – Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e cura la gestione economica e finanziaria dell’Associazione secondo le direttive ricevute dal Consiglio Direttivo, firma gli ordinativi di incasso e di pagamento e predispone i rendiconti contabili annuali ed i preventivi di spesa.
In caso di dimissioni o di perdurante assenza, il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, un nuovo Tesoriere.
Articolo 13 – Collegio dei Revisori Legali
Il Collegio dei Revisori, qualora ne ricorresse l’obbligo o per scelta, è nominato dall’assemblea degli associati ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Il Collegio si riunisce con periodicità almeno semestrale e partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Esso ha il compito di vigilare sul corretto andamento amministrativo dell’Associazione e di controllare la contabilità e i rendiconti.
Predispone annualmente una relazione sul consuntivo gestionale e sulla situazione patrimoniale al 31 dicembre di ogni anno, da presentare all’Assemblea ordinaria.
Accerta, inoltre, la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodiche verifiche di cassa, esegue il riscontro finanziario della gestione.
Il Collegio dei Revisori resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Articolo 14 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea degli associati ed è composto da tre membri, che eleggono al loro interno il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea degli associati, e dura in carica quattro anni.
Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte degli Associati e degli Organi Sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere fra Associati ovvero fra Associati e Organi Sociali ovvero fra Associati e terzi, escluse quelle che per legge o per Statuto competono ad altre autorità giudicanti.
Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde esclusivamente all’Assemblea degli Associati.
Il Collegio dei Probiviri agisce di propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti.
I componenti del Collegio dei Probiviri non potranno rivestire alcuna altra carica o fare parte di altro organo sociale dell’Associazione o di altro organismo associativo regionale e locale o ricevere altri incarichi presso altre associazioni e/o comitati analoghi.
Il Collegio dei Probiviri resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Articolo 15 - Patrimonio associativo
Concorrono a formare il patrimonio associativo:
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i beni immobili e mobili ed i valori che, a qualunque titolo, pervengano all’Associazione;
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le eccedenze annue di bilancio, che siano destinate ad integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva;
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le rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione;
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le quote sociali, i proventi, i redditi, le elargizioni e gli atti di liberalità, legittimamente corrisposti da soggetti pubblici o privati non appartenenti all’Associazione, i contributivolontariamente versati da enti, associazioni, società, o altri organismi comunque interessati all’attività;
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le somme derivanti da fondi acquisiti in base alla legislazione dell’Unione Europea, nazionale, regionale, delle province autonome, degli Enti locali, per lo svolgimento, la gestione, l’organizzazione delle attività dell’Associazione;
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le altre sovvenzioni o finanziamenti, concessi dall’Unione Europea, dallo Stato o dalle Regioni;
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le quote di iscrizione e partecipazione degli utenti ai servizi prestati e ai corsi tenuti dall’Associazione;
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i proventi derivanti dallo svolgimento di attività compatibili con la natura giuridica dell’Associazione e finalizzati al reperimento dei mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali.
Ogni anno deve essere effettuato un inventario del patrimonio sociale esistente da trascriversi in apposito libro da conservarsi con gli altri libri associativi.
Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 16 - Esercizio sociale e finanziario
L’esercizio sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 17 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio possono essere deliberati dall’Assemblea Straordinaria, con le medesime maggioranze previste all’art. 7.
L’estinzione dell’Associazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio sono regolati dalle disposizioni legislative in materia.
In caso di mancata nomina dei liquidatori da parte dell’Assemblea, si osservano le disposizioni di cui all’art. 11 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
Articolo 18 - Norme di rinvio
Per le funzioni dell’Associazione Maestri Bambini, ivi compreso il funzionamento degli organi, si rinvia, se non disposto diversamente dal presente statuto ed in quanto compatibile, alle norme che regolano le Associazioni in campo nazionale.
L’associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro; potrà effettuare operazioni di natura economica solo se finalizzate al raggiungimento dell’oggetto sociale.